l diritto all’esistenza dei popoli, il rifiuto della violenza e i diritti umani universali nella prospettiva curda

Aggiornato il 30/09/25 at 06:48 pm

di Husamattin TURAN——-Considerati nell’asse concettuale che attraversa migrazione, identità, Stato e diritti umani universali, i dilemmi legati al destino della nazione curda non possono essere confinati a una dimensione meramente regionale. La teoria politica contemporanea e il diritto internazionale impongono, al contrario, di collocarli all’interno di un orizzonte normativo universale, fondato su principi democratici e sulla giurisprudenza internazionale. In tale prospettiva, le relazioni intessute tra Israele e i Curdi, come pure le rappresentazioni politico-semiotiche indirizzate a questo Stato, non vanno intese soltanto in chiave geopolitica o strategica, ma come segni di una più ampia riflessione sull’esistenza dei popoli, sulla distinzione tra appartenenza religiosa e identità nazionale, nonché sulle modalità con cui gli Stati legittimano le proprie politiche etniche e di cittadinanza. L’eventuale sostegno a Israele non si configura dunque come adesione ideologica, bensì come opzione giuridico-etica fondata sul riconoscimento dell’ebraismo nella sua duplice natura di religione e di nazione, e sul principio secondo cui ogni popolo ha diritto a esistere e a perpetuare la propria continuità storica e culturale. Tale argomento si inscrive coerentemente nelle norme basilari del diritto internazionale moderno – dal diritto dei popoli all’autodeterminazione ai diritti fondamentali della persona – e si traduce in una postura normativa che respinge ogni negazione di tali prerogative.
In parallelo, lo stesso impianto normativo esige una lettura equa e simmetrica della questione palestinese. Il principio di coerenza qui è centrale: rivendicare il diritto all’esistenza di un popolo implica necessariamente il riconoscimento dei diritti di un altro. Questioni di terra, legittimità e diritti politici non possono essere risolte in modo unilaterale; la giustizia autentica richiede una soluzione equa ed egualitaria, la cui realizzazione rappresenta un patrimonio comune dell’umanità e una responsabilità collettiva della comunità internazionale. In tal senso, la tesi normativa è che i diritti collettivi degli ebrei e dei palestinesi debbano essere salvaguardati simultaneamente e senza esclusioni.
Il nodo sicurezza-terrorismo esige una presa di posizione netta: ogni atto che colpisca civili, che implichi sequestri, prese di ostaggi o massacri indiscriminati, rientra nella definizione universale di terrorismo e non può essere giustificato da alcuna cornice ideologica o religiosa. Questo principio, dotato di valore etico e giuridico universale, invalida ogni pretesa di legittimazione della violenza. In tale quadro, la condanna esplicita di Hamas appare come l’affermazione di un principio generale: il rifiuto della violenza contro civili. Analogamente, non esiste alcun vincolo che obblighi a sostenere il PKK o altre organizzazioni armate in virtù della sola identità curda; al contrario, l’opposizione al terrorismo deve radicarsi nei valori universali dell’umanità e nei principi irrinunciabili dei diritti umani.
Il tema della solidarietà o della contrapposizione tra identità va affrontato in una prospettiva storica, tanto personale quanto collettiva. Il richiamo a un’origine comune, come abitanti della medesima regione, rafforza l’imperativo di non generare esclusione tra appartenenze etniche, religiose o culturali. La politica delle identità deve dunque esprimersi attraverso un linguaggio inclusivo e non antagonistico. Sebbene rivendicazioni storiche su città e territori possano sovrapporsi a pretese di legittimità politica, la modernità politica impone che simili questioni vengano discusse entro cornici giuridiche e nel rispetto dei diritti di cittadinanza. Nessuno, quindi, può essere discriminato sulla base della religione, dell’origine etnica o del patrimonio storico; al contrario, pluralismo, uguaglianza e dignità umana devono rappresentare i cardini di ogni discorso pubblico.
I crimini di guerra, i genocidi e le violazioni sistematiche dei diritti umani restano ferite aperte nella memoria dei popoli. In questo contesto, accuse come quelle relative all’Anfal esigono individuazioni chiare e prove verificabili; un approccio realmente scientifico-accademico richiede rigore metodologico, fondamento probatorio e criteri giuridici. Allo stesso modo, la denuncia di regimi che ricorrono alla pena capitale o a pratiche di violenza spettacolarizzata deve collocarsi entro i parametri dei diritti umani, misurando la legittimità statale sulla capacità di proteggere l’inviolabilità della vita umana.
Sul piano politico, emerge una duplice critica: attori che, all’interno, adottano un linguaggio aggressivo contro nazionalismi e strutture dottrinarie, finiscono spesso per mostrarsi remissivi o accomodanti in politica estera, sollevando il problema della coerenza e dell’autenticità. Tali posture ambivalenti vengono interpretate come ritualizzazioni politiche che erodono la legittimità del discorso pubblico. In contrapposizione, viene riaffermato un principio etico cardinale: il rispetto per ogni religione, ogni popolo e ogni individuo deve costituire il fondamento imprescindibile della politica.
In conclusione, il presente testo, fondato sulla filosofia politica contemporanea e sul diritto internazionale, formula le seguenti tesi normative: (1) il diritto naturale all’esistenza e alla continuità appartiene a ogni popolo – inclusa la nazione curda – e va garantito; (2) il riconoscimento di tali diritti non comporta la negazione di quelli altrui; (3) la violenza sui civili, i sequestri e le prese di ostaggi non possono essere giustificati da alcuna ideologia; (4) la lotta per diritti e libertà deve essere coerente con i principi universali dei diritti umani; (5) il discorso politico e identitario deve mantenere coerenza, trasparenza e centralità della persona. Questi principi costituiscono le pietre angolari tanto della coscienza individuale quanto del diritto internazionale, e la loro attuazione rappresenta una condizione imprescindibile per la pace regionale e la giustizia globale.