Universalità dei Diritti Umani. Il caso islamico

Aggiornato il 02/12/19 at 09:13 pm

di Diego Fiorin  —- Principio di Universalità I Diritti Umani sono universali e inalienabili; indivisibili e interdipendenti. Sono universali perché tutti sono nati e possiedono gli stessi diritti, indipendentemente da dove vivono, dal loro genere o razza, dal loro background religioso, culturale o etnico. Inalienabile perché i diritti delle persone non possono mai essere portati via. Indivisibili e interdipendenti perché tutti i diritti (politici, civili, sociali, culturali ed economici) sono uguali in importanza e nessuno può essere pienamente goduto senza gli altri. Si applicano a tutti allo stesso modo e tutti hanno il diritto di partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita. Sono sostenute dallo stato di diritto e rafforzate attraverso legittime pretese che i portatori di doveri siano responsabili secondo gli standard internazionali. Ciò che è valido per tutti gli uomini in senso giuridico a livello internazionale è contenuto nel principio di universalità, un principio fondamentale nel campo dei diritti umani. Principio che si afferma nel Preambolo della “Dichiarazione universale dei diritti umani” (1948): “… respect and universal observance of human rights and fundamental freedoms; … a common conception of these rights and this freedom … ” Universalità, come principio fondante e strettamente legato al concetto stesso di diritti umani; universalità intesa come una risposta alla frammentazione dei diritti dovuta a differenze culturali e religiose; universalità concepita non come “assolutezza” ma come “comunanza”, come ciò che unisce cose molto diverse tra loro. ”Un insieme condiviso di punti di riferimento che può essere d’aiuto alle parti in conflitto per dialogare” . (Dworkin 2003, p. 25) Pertanto la comunanza è il punto di partenza del dialogo tra culture e religioni diverse e l’universalità è il principio chiave che consente ai diritti umani una connessione con tutti i gruppi di individui. Diritti Umani e Religione Il linguaggio dei diritti ha assunto oggi un’espansione preoccupante che si spiega in parte come una reazione alla frammentazione etico-religiosa del nostro tempo, una delle manifestazioni del pluralismo. L’esempio più rilevante è proprio il conflitto di principi fra religione e dottrina dei diritti umani. L’ideologia religiosa non è sempre stata a suo agio con l’ideologia dei diritti umani. Il conflitto, inteso come conflitto di principi, si esalta nel momento in cui alcuni precetti religiosi molto forti e codificati in un sistema giuridico si scontrano con principi universali dei diritti umani. La religione ha talvolta sospettato e resistito ai diritti umani come non teistici, derivati da a fonte di autorità non teistica (anche se derivante dalla “legge naturale”), un’ideologia antropocentrica radicata nella dignità di singoli, mortali, esseri umani. Ad oggi le considerazioni religiose sono troppo importanti per la maggior parte delle persone perché gli studiosi e i difensori dei diritti umani continuino a diffonderle come irrilevanti, insignificanti o problematiche. L’attuazione delle norme internazionali sui diritti umani in qualsiasi società richiede un impegno ponderato e ben informato della religione a causa della sua forte influenza sui sistemi e sul comportamento delle credenze umane, indipendentemente dalla caratterizzazione formale del rapporto tra religione e stato in qualsiasi società. Diritti Umani e Shaaria Oggigiorno il conflitto più tangibile e più studiato sul dibattito religione-universalità dei diritti umani è quello della compatibilità fra religione islamica e dottrina del diritto internazionale o più specificatamente dei diritti umani: esistono difficoltà di accettazione dei principi dei diritti umani da parte di alcune interpretazioni/visioni della giurisprudenza islamica, la cosiddetta Shaaria. Fra le imputazioni più ricorrenti a carico dell’Islam “radicale” sono il rifiuto della modernità, la violazione dei diritti umani, l’autoritarismo politico, la discriminazione dele donne, l’odio fanatico verso l’Occidente e, naturalmente, la vocazione al terrorismo in violazione del diritto nazionale e internazionale. L’effettiva tutela di specifici diritti umani e l’assimilazione di certi principi dei diritti umani risulta complessa per alcuni sistemi giuridici di paesi che si posso dichiarare Islamici o influenzati giuridicamente da quella che è la giurisprudenza islamica (Shaaria). La Shaaria è concepita come tutto ciò che il genere umano ha il dovere di fare e include perciò la morale, la teologia, l’etica, le più alte aspirazioni spirituali, le regole rituali, il diritto pubblico e privato, l’igiene e le buone maniere. Per alcuni paesi, uno su tutti l’Arabia Saudita, la shaaria è assimilata nel sistema giuridico nazionale (assimilata a tal punto da esser considerata legge nazionale), per molti altri paesi dell’area mediorientale asiatica e nord africana la shaaria è soltanto una guida spirituale religiosa del perfetto mussulmano, influenzando tuttavia la giurisprudenza nazionale. Infine la shaaria con le sue diverse interpretazioni è la guida giuridica di quasi tutti i gruppi islamici dichiarati terroristi e non; uno su tutti dell’autoproclamato Stato Islamico ISIS, il quale ha imposto durante la sua esistenza un’applicazione rigida di una interpretazione shaariatica radicale alla popolazione del territorio siriano-iracheno conquistato. “Ancora oggi per la maggior parte dei credenti mussulmani qualsiasi critica della shaaria è un’eresia. Per loro è un sacrilegio così grave da comportare giustamente la pena di morte prevista per il reato di apostasia”. (An-N’aim, p. 8) Tuttavia, gli sviluppi contemporanei del pensiero politico-giuridico islamico stanno sorprendendo per la vivacità e la capacità innovativa e il coraggio autocritico di alcuni interpreti, uno su tutti Ahmed An-N’aim. L’impresa intellettuale del professore sudanese An-N’aim è proprio quella di rielaborare i testi sacri, liberandosi da un ossequio dogmatico, per poter aprire l’Islam all’universalità dei Diritti Umani. Conclusioni Gli emergenti contrasti sempre più attuali fra l’universalismo ed il relativismo in materia di diritti umani, in particolare nel mondo mussulmano, mi portano alla conclusione che la principale difficoltà nel tentare di stabilire principi universali capaci di superare i confini culturali, e in particolare religiosi, sta nel fatto che ogni tradizione (soprattutto religiosa) possiede il proprio quadro di riferimento dalla quale ricava la validità dei propri precetti, delle proprie norme. “Quando una tradizione culturale, specialmente religiosa, entra in relazione con altre tradizioni, generalmente lo fa in maniera negativa, forse persino ostile”. (An-N’aim p. 226) Lo scontro è necessario per affermare la propria superiorità e per ottenere la lealtà dei membri. Tuttavia, credo esista un principio comune, condivisibile da tutte le tradizioni, ovvero il principio di reciprocità. Si tratta di trattare gli altri nello stesso modo in cui si desideri essere trattati dagli altri. Se applicato, questo principio potrebbe convalidare l’universalità dei diritti umani. Non è facile immedesimarsi esattamente in qualcun altro, in particolare se l’altro appartiene ad una cultura o credo differente. Lo scopo della reciprocità applicato al principio fondante dell’universalità è che ciascuno si immedesimi il più possibile negli altri in modo tale da trovare una linea guida di applicabilità e tutela dei diritti umani internazionalmente comune. Dunque, possiamo legittimamente avere dei dubbi sull’esistenza dei diritti umani e sulla loro vera tutela internazionale, ma non possiamo sostenere che non siano universali. La caratteristica dell’universalità appartiene al concetto stesso di “diritti umani”.

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